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Sez. 3, Sentenza n. 1188 del 03/11/1970 Ud. (dep. 13/01/1971) Rv. 116221 - 01

IDROCARBURI - OLII MINERALI - CIRCOLAZIONE - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - DEVE RIGUARDARE IL CARICO COMPLESSIVO - FONDAMENTO DELLA DISPOSIZIONE.*
Stato
decisa il 1970-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116221-01

IDROCARBURI - OLII MINERALI - CIRCOLAZIONE - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - DEVE RIGUARDARE IL CARICO COMPLESSIVO - FONDAMENTO DELLA DISPOSIZIONE.*

La ratio del delitto di cui agli artt 5 e 15 DL 5 maggio 1957, n 271 convertito in legge con modifica dalla legge 2 luglio 1957, n 474 in relazione all'art 16 DM 12 agosto 1967 che punisce la circolazione dell'olio minerale fluido in quantita superiore ai dieci quintali senza certificato di provenienza, e quella di assicurare un continuo ininterrotto controllo di ogni movimento della merce in relazione all'adempimento del debito d'impostà pertanto, il certificato di provenienza deve coprire l'intero carico del prodotto trasportato e non solo una parte, anche se la quantita inferiore ai dieci quintali sia contenuta in recipiente diverso e separato da quello legittimato da regolare certificato. Infatti, in Mancanza di qualsiasi distinzione normativa e stante la finalita della legge, bisogna avere riguardo al carico complessivo e non a quella parte di prodotto che, separata dalla maggiore quantita munita del documento prescritto, potrebbe tuttavia essere messa da sola in circolazione, anche senza certificato.*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST., Legge 05/05/1957 num. 271 art. 5, Legge 05/05/1957 num. 271 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)