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Sez. U, Sentenza n. 1897 del 21/04/1989 (Rv. 462553 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - DIVIETO DI EROGAZIONI AGGIUNTIVE E LIMITI EX ART. 5 TER DEL DECRETO LEGGE N. 702 DEL 1978 - OPERATIVITÀ - DECORRENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462553-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - DIVIETO DI EROGAZIONI AGGIUNTIVE E LIMITI EX ART. 5 TER DEL DECRETO LEGGE N. 702 DEL 1978 - OPERATIVITÀ - DECORRENZA - CONSEGUENZE.*

Ai sensi dell'art. 5 ter del decreto legge 10 novembre 1978 n. 702 (aggiunto dalla legge di conversione 8 gennaio 1979 n. 3), il divieto, per le aziende municipalizzate degli enti territoriali, di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali, relativi al trattamento del personale dipendente, che prevedono erogazioni aggiuntive a quelle dei contratti nazionali di categoria, o che trattino materie o istituti a tali accordi non espressamente demandati dai citati contratti nazionali, opera a partire dall'1 marzo 1979 e comporta, pertanto, la nullità di Disposizioni collettive aziendali posteriori a tale data ed in contrasto con il divieto predetto (nella specie, accordo aziendale del 31 marzo 1981, nella parte concernente il riconoscimento, ad opera dell'a.T.M. di Messina, dell'art. 39 del contratto integrativo aziendale del 1969). (V 5306/86, mass n 447876).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 ter CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)