diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8118 del 25/07/1995 (Rv. 493423 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Divieto ex art. 5 ter legge n. 3 del 1979 relativo ad erogazioni aggiuntive in forza di accordi aziendali - Carattere imperativo - Disposizioni negoziali contrarie o soltanto confermative di pregressi benefici - Nullità - Fattispecie relativa agli accordi aziendali per il personale dell'A.M.T. di Catania.
Stato
decisa il 1995-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493423-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO

L'art. 5 ter della legge 8 gennaio 1979, n. 3, di conversione con modifiche, del decreto legge 10 dicembre 1978, n. 778 - il quale, con decorrenza dal 1 marzo 1979, vieta, a pena di nullità, alle aziende municipalizzate, di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali che prevedano per il personale dipendente erogazioni economiche aggiuntive rispetto a quelle dei contratti nazionali di categoria - ha carattere di norma imperativa onde deve ritenersi nulla ogni disposizione negoziale, di qualsiasi livello, che preveda o confermi benefici nel trattamento economico e normativo del personale del personale di una singola azienda, non attribuiti dalla contrattazione nazionale. (Principio affermato, nella specie, con riferimento all'art. 16 del c.d. testo unico degli accordi aziendali per il personale dipendente dall'Azienda Municipale Trasporti di Catania, il quale prevede che l'azienda versi al dipendente anticipatamente collocato a riposo per inabilità fisica dopo il cinquantaquattresimo anno di età, una somma pari all'importo dei contributi di previdenza ed assicurativi che avrebbe versato per il dipendente sino al raggiungimento del sessantesimo anno di età da parte di questi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 ter CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)