Sez. 2, Sentenza n. 11409 del 12/11/1998 (Rv. 520636 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE | Applicabilità delle regole dettate dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. - Criterio letterale - Carattere primario.
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. per l'interpretazione dei contratti tra le quali, ha carattere preminente, quella collegata all'elemento letterale - in quanto compatibili con il provvedimento amministrativo - dovendo il giudice anche ricostruire l'intento dell'Amministrazione ed il potere che ha inteso in concreto esercitare, tenendo altresì conto del complesso dell'atto e del comportamento dell'Autorità amministrativa, oltre che di quanto può razionalmente intendere, secondo buona fede, il destinatario.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)