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Sez. 2, Sentenza n. 11409 del 12/11/1998 (Rv. 520636 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE | Applicabilità delle regole dettate dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. - Criterio letterale - Carattere primario.
Stato
decisa il 1998-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520636-01

ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. per l'interpretazione dei contratti tra le quali, ha carattere preminente, quella collegata all'elemento letterale - in quanto compatibili con il provvedimento amministrativo - dovendo il giudice anche ricostruire l'intento dell'Amministrazione ed il potere che ha inteso in concreto esercitare, tenendo altresì conto del complesso dell'atto e del comportamento dell'Autorità amministrativa, oltre che di quanto può razionalmente intendere, secondo buona fede, il destinatario.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)