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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 40862 del 20/12/2021 (Rv. 663385 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Mancata fruizione di un beneficio fiscale - Errore ingenerato da incertezza normativa - Emendabilità della dichiarazione - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663385-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

In tema di dichiarazione dei redditi, in caso di mancata fruizione di beneficio fiscale da parte del contribuente, l'errore di fatto o di diritto è emendabile, mediante dichiarazione integrativa, qualora sia imputabile all'obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa (nella specie, relativa alla cumulabilità delle agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante prevista dal "conto energia" e nella detassazione, "ora per allora", degli investimenti ambientali ai sensi della cd. "Tremonti ambientale").

Cod. Civ. art. 1427, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8, Decreto Legisl. 03/03/2011 num. 28 art. 25, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6, Cod. Civ. art. 1324

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)