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Sez. 2, Sentenza n. 2330 del 17/04/1981 (Rv. 413068 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - DEFINIZIONE DELLA CAUSA IN PRIMO GRADO IN BASE A GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1981-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413068-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - DEFINIZIONE DELLA CAUSA IN PRIMO GRADO IN BASE A GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*

Il giudice d'appello, allorche la lite sia stata in primo grado definita in base a giuramento suppletorio, non puo revocare l'ordinanza ammissiva del giuramento stesso, ma, qualora pervenga al convincimento che gli elementi probatori acquisiti prima della delazione del giuramento fossero di per se idonei alla decisione della controversia, ben puo definire questa prescindendo dall'esito del prestato giuramento. (Conf 3541/79, mass n 399953; (Conf 5362/77, mass n 389026).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)