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Sez. 3, Sentenza n. 3541 del 25/06/1979 (Rv. 399953 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - DEFINIZIONE DELLA CAUSA IN PRIMO GRADO IN BASE A GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1979-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399953-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - DEFINIZIONE DELLA CAUSA IN PRIMO GRADO IN BASE A GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*

Il giudice d'appello, allorche la lite sia stata in primo grado definita in base a giuramento suppletorio, non puo revocare l'ordinanza ammissiva del giuramento stesso, ma puo procedere alla rivalutazione del materiale probatorio raccolto prima della delazione del giuramento e, qualora pervenga al convincimento che gli elementi acquisiti fossero di per se idonei alla decisione della lite, ovvero che mancasse qualsiasi prova a sostegno dell'assunto della parte cui il giuramento era stato deferito, escludendosi cosi il requisito della semiplena probatio, puo definire la controversia prescindendo dall'esito del prestato giuramento. (Conf 5362/77, mass n 389026).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)