Sez. 5, Sentenza n. 8265 del 07/06/2002 (Rv. 554965 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DELLA FINANZA - IN GENERE | Accertamento e riscossione - Sospensione dei relativi termini di prescrizione e di decadenza ex art. 57, comma secondo, della legge n. 413 del 1991 - Avvisi di accertamento relativi ad atti registrati in periodi d'imposta esclusi dal condono - Sospensione ex art. 57 cit. - Applicabilità .
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DELLA FINANZA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, la sospensione, ex art. 57 della legge n. 413 del 1991, del termine di decadenza biennale, previsto dall'art. 52, comma secondo, del d.P.R. n. 131 del 1986, si applica anche nel caso in cui l'avviso di accertamento relativo ad acquisti immobiliari riguardi un atto registrato in un periodo d'imposta escluso dal condono, in quanto successivo al termine del 31 dicembre 1991.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)