Sez. 2, Sentenza n. 1568 del 01/06/1974 (Rv. 369726 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - VEDUTE DIRETTE ANCHE OBLIQUE - DISTANZA DI TRE METRI - OBBLIGO DI OSSERVANZA ANCHE PER LE VEDUTE OBLIQUE - LIMITI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - VEDUTE DIRETTE ANCHE OBLIQUE - DISTANZA DI TRE METRI - OBBLIGO DI OSSERVANZA ANCHE PER LE VEDUTE OBLIQUE - LIMITI.*
L'Obbligo stabilito dall'art 907, secondo comma, cod civ di mantenere nelle costruzioni la distanza di tre metri dai lati della finestra dalla quale si esercita la veduta obliqua, si applica soltanto nel caso in cui la veduta obliqua formi anche veduta diretta sul medesimo fondo e non quando la veduta obliqua incida su fondo diverso da quello sul quale si esercita la veduta diretta: in tale ultima ipotesi trova applicazione l'art 906 cod civ per cui la distanza da osservare e soltanto di settantacinque centimetri dal piu vicino lato o sporto della finestra. (V 1468'72, mass n 358114; 3245'71, mass n 354672).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 906, Cod. Civ. art. 907 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)