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Sez. L, Sentenza n. 474 del 02/02/1978 (Rv. 389769 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - PORTIERE - LAVORO FESTIVO - FACOLTA DI RICORSO AD UN SOSTITUTO - ARTT 9, 18, 19 E 22 DEL CCNL 11 LUGLIO 1962 - NULLITA - CONSEGUENZE - PRESTAZIONI LAVORATIVE DOMENICALI E FESTIVE EFFETTUATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE CCNL 16 GIUGNO 1969 - RETRIBUZIONE E MAGGIORAZIONI PREVISTE DALL'ART 13 DI TALE CONTRATTO - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389769-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - PORTIERE - LAVORO FESTIVO - FACOLTA DI RICORSO AD UN SOSTITUTO - ARTT 9, 18, 19 E 22 DEL CCNL 11 LUGLIO 1962 - NULLITA - CONSEGUENZE - PRESTAZIONI LAVORATIVE DOMENICALI E FESTIVE EFFETTUATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE CCNL 16 GIUGNO 1969 - RETRIBUZIONE E MAGGIORAZIONI PREVISTE DALL'ART 13 DI TALE CONTRATTO - APPLICABILITA.*

Gli artt 9, 18, 19 e 22 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1962 per i portieri e gli altri addetti ad immobili urbani, non efficace erga omnes, debbono ritenersi nulli ex art 1418 cod civ per contrarieta a norme imperative. Infatti essi, stabilendo l'Obbligo del portiere di lavorare anche nei giorni festivi con la facolta di farsi sostituire da altra persona, contrastano con l'art 36 cost, che pone come irrinunciabile il diritto del lavoratore alle ferie ed ai riposi settimanali e si prestano ad eludere, nei confronti del sostituto, la normativa sul rapporto di lavoro subordinato. Di conseguenza, l'art 13 del successivo contratto collettivo del 16 giugno 1969 - secondo cui al portiere, che abbia lavorato nelle domeniche e negli altri giorni festivi, spetta, in aggiunta al salario mensile, la paga giornaliera ragguagliata ad un ventiseiesimo, anziche un trentesimo, del salario mensile, oltre alla maggiorazione del quaranta per cento - dev'essere applicato anche per prestazioni effettuate prima della sua entrata in vigore. (Conf 1392/75, mass n 374941).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Contr. Coll. 11/07/1962 num. 9, Contr. Coll. 11/07/1962 num. 18, Contr. Coll. 11/07/1962 num. 19, Contr. Coll. 11/07/1962 num. 22, Contr. Coll. 16/06/1969 num. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)