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Sez. L, Sentenza n. 1392 del 11/04/1975 (Rv. 374941 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - PORTIERE - LAVORO DOMENICALE E FESTIVO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - APPLICABILITA ALLE PRESTAZIONI EFFETTUATE PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DEL CCNL 16 GIUGNO 1969.*
Stato
decisa il 1975-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374941-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - PORTIERE - LAVORO DOMENICALE E FESTIVO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - APPLICABILITA ALLE PRESTAZIONI EFFETTUATE PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DEL CCNL 16 GIUGNO 1969.*

Al portiere, che abbia lavorato nelle domeniche e negli altri giorni di riposo, spetta, in aggiunta al salario mensile, la paga giornaliera ragguagliata ad un ventiseiesimo del salario mensile, con una maggiorazione del quaranta per cento. Tale principio, fissato dall'art 13 del contratto collettivo nazionale del 16 giugno 1969 per il rapporto di portierato, va applicato anche per prestazioni effettuate prima dell'entrata in vigore di detto contratto, dovendosi affermare l'invalidita, per contrasto con le norme imperative di legge sul diritto del lavoratore subordinato di godere di periodo di riposo, di quei patti contrattuali (nella specie artt 9, 18 e 19 del contratto collettivo dell'11 luglio 1962) che prevedevano, per il servizio nei giorni di riposo, la nomina di un sostituto da compensare con parte del salario mensile del portiere, o, in caso di Mancanza di un sostituto, la sola corresponsione della maggiorazione del quaranta per cento. (V 2881/72, mass n 360612; 2664/68, mass n 335202).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 16/04/1954 num. 111 art. 2, Legge 16/05/1956 num. 526, Contr. Coll. 11/07/1962 num. 9, Contr. Coll. 11/07/1962 num. 18, Contr. Coll. 11/07/1962 num. 19, Contr. Coll. 16/06/1969 num. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)