Sez. 1, Sentenza n. 8415 del 15/10/1994 (Rv. 488091 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE | Prima udienza - Rinvio per mancata comparizione dell'appellante già costituito - Provvedimento ex art. 348 cod. proc. civ. - Comunicazione in mancanza di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio - Effettuazione presso la cancelleria - Legittimità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE
Dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni debbono essere fatte, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. civ., al procuratore della parte (e non alla parte personalmente) nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, ai sensi del primo comma dell'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, nel luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale il giudizio è in corso o, in mancanza, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, con la conseguenza che, nel caso di rinvio della prima udienza dinnanzi all'istruttore per mancata comparizione dell'appellante già costituito, il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ. è regolarmente comunicato al procuratore della parte che non ha dichiarato la residenza o eletto domicilio presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 348, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)