diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 265 del 19/11/2004 Cc. (dep. 13/01/2005) Rv. 230497 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - perquisizioni - personali | Obbligo di traduzione immediata nei confronti dello straniero - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230497-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - perquisizioni - personali

L'atto di perquisizione personale eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 352 cod. proc. pen. è atto indifferibile ed urgente per il quale non è necessaria la traduzione immediata all'indagato di lingua straniera in quanto il reperimento di un interprete è incompatibile con la particolare urgenza dell'adempimento investigativo; la mancata comprensione dell'atto esplicherà i suoi effetti solo sul termine per l'impugnazione dell'eventuale conseguente sequestro.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 352

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)