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Sez. 3, Sentenza n. 2421 del 01/07/1969 (Rv. 341889 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE - MANCATO O RITARDATO RILASCIO DELLA LICENZA DI ABITABILITA OD OCCUPABILITA - INVALIDITA DEL CONTRATTO - INADEMPIMENTO DEL LOCATORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341889-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE - MANCATO O RITARDATO RILASCIO DELLA LICENZA DI ABITABILITA OD OCCUPABILITA - INVALIDITA DEL CONTRATTO - INADEMPIMENTO DEL LOCATORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Il mancato o ritardato rilascio della licenza di abitabilita od occupabilita non invalida il contratto di locazione e non costituisce inadempimento del locatore, se il conduttore abbia potuto egualmente godere in concreto della cosa locata secondo le finalita previste dal contratto. L'inosservanza degli adempimenti amministrativi relativi alla occupabilita o abitabilita dell'immobile puo dar luogo alla risoluzione del contratto solo quando la licenza sia stata definitivamente negata per ragioni tecniche o igieniche e conseguentemente l'immobile sia divenuto inidoneo all'uso per il quale era stato locato. (V. 617-69, massima n.338844 310-68, massima n.331246 3015-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1575

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)