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Sez. L, Sentenza n. 1571 del 21/02/1985 (Rv. 439553 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - AVICOLTURA - INCLUSIONE TRA LE ATTIVITÀ AGRARIE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439553-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - AVICOLTURA - INCLUSIONE TRA LE ATTIVITÀ AGRARIE - CONDIZIONI.*

Al fine di riconoscere la natura agricola, o meno, dell'impresa che abbia ad oggetto l'avicoltura occorre far riferimento alla generale disposizione contenuta nell'art. 2135 cod. civ. e pertanto è determinante il vincolo di connessione con l'attività di coltivazione del fondo; mentre le normative speciali dettate dal d.P.R. n. 633 del 1972, in tema di applicazione dell'imposta di valore aggiunto, e dal d.P.R. n. 419 del 1971, in tema di applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/1968 e n. 85/1969 sul commercio delle uova, normative che negano Rilevanza giuridica al predetto vincolo di connessione, trovano applicazione solo nei ristretti limiti per cui sono previste e non introducono invece una nuova generale nozione di imprenditore agricolo di tal che esse non possono essere invocate per stabilire la natura dell'impresa ai fini della contribuzione per le assicurazioni obbligatorie. (Conf 1051/84, mass n 433215; (Conf 1540/82, mass n 419361; (Conf 1975/80, mass n 405609).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)