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Sez. L, Sentenza n. 1051 del 11/02/1984 (Rv. 433215 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - AVICOLTURA - ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433215-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - AVICOLTURA - ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONE.*

In tema di Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'esclusione del collegamento funzionale dell'avicoltura con la coltivazione del fondo, necessario affinché l'avicoltura medesima sia considerata attività agricola connessa, non può essere sostenuta alla stregua dell'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, atteso che tale norma esclude la necessità dell'indicato collegamento solo ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti agricoli ed ittici e non esplica effetti al di fuori dell'ambito di operatività che le è proprio. (Conf 1540/82, mass n 419361).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)