Sez. 3, Sentenza n. 18512 del 25/08/2006 (Rv. 593603 - 01)
MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE | Incarico di curare la consegna della merce previo rilascio di documenti attestanti l'avvenuto pagamento della merce da parte del destinatario - Inadempimento - Onere della prova - Dimostrazione del mancato rispetto da parte dello spedizioniere delle istruzioni ricevute - Sufficienza.
MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE
Lo spedizioniere che, in violazione dell'incarico ricevuto dal mandante, non cura che la consegna delle merci al destinatario avvenga previo rilascio di documentazione attestante il pagamento della merce stessa, è responsabile nei confronti del mandante nel caso di mancato pagamento, incombendo su quest'ultimo l'onere di dimostrare che lo spedizioniere non si è attenuto alle istruzioni ricevute e sullo spedizioniere l'onere di provare che il mandante ha incassato dal destinatario il prezzo della merce.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1692
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)