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Sez. 3, Sentenza n. 16069 del 15/11/2002 (Rv. 558511 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI | Mittente - Onere della prova - Dimostrazione che il vettore non si è attenuto alle istruzioni ricevute - Sufficienza.
Stato
decisa il 2002-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558511-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI

Lo spedizioniere che, in violazione dell'incarico ricevuto dal mandante, non cura che la consegna delle merci al destinatario avvenga previo rilascio di garanzia bancaria, è responsabile nei confronti del mandante nel caso di mancato pagamento della merce, incombendo su quest'ultimo l'onere di dimostrare che lo spedizioniere non si è attenuto alle istruzioni ricevute e sullo spedizioniere l'onere di provare che il mandante ha incassato dal destinatario il prezzo della merce.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1692

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)