Sez. 3, Sentenza n. 356 del 15/01/1981 (Rv. 410820 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PAGAMENTO DIFFERITO DEL PREZZO - CONDICIO IURIS SOSPENSIVA DELLA EFFICACIA DEL CONTRATTO - CONFIGURABILITA - SCADENZA DEL TERMINE PRESCRITTO PER IL PAGAMENTO - DICHIARAZIONE DELL'ALIENANTE DI ESSERE DISPOSTO ALLA STIPULA NOTARILE DELLA VENDITA AL COLTIVATORE PREFERITO - CONVENZIONALE SPOSTAMENTO DEL TERMINE OVVERO RINUNZIA AGLI EFFETTI DEL MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA - CONFIGURABILITA - LEGITTIMITA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PAGAMENTO DIFFERITO DEL PREZZO - CONDICIO IURIS SOSPENSIVA DELLA EFFICACIA DEL CONTRATTO - CONFIGURABILITA - SCADENZA DEL TERMINE PRESCRITTO PER IL PAGAMENTO - DICHIARAZIONE DELL'ALIENANTE DI ESSERE DISPOSTO ALLA STIPULA NOTARILE DELLA VENDITA AL COLTIVATORE PREFERITO - CONVENZIONALE SPOSTAMENTO DEL TERMINE OVVERO RINUNZIA AGLI EFFETTI DEL MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA - CONFIGURABILITA - LEGITTIMITA.*
In tema di diritto di prelazione del coltivatore di fondo rustico, l'art 8, ottavo comma, della legge 26 maggio 1965 n 590, ove dispone che, nei casi in cui il pagamento e differito, il trasferimento della proprieta e sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso nei termini prescritti (tre mesi, nell'ipotesi del sesto comma), va inteso nel senso che detto pagamento costituisce condicio iuris sospensiva dell'efficacia del contratto, conclusosi con la accettazione della proposta di alienazione notificata dal proprietario con la conseguenza che il mancato avverarsi della condizione travolge il contratto medesimo. Tuttavia, anche quando sia scaduto il detto termine senza che la condizione si sia avverata, la dichiarazione del proprietario alienante di essere disposto alla stipula notarile della vendita al coltivatore preferito puo configurare secondo l'apprezzamento del giudice del merito, un convenzionale spostamento del termine di tre mesi, consentito dal sesto comma del citato art 8, ovvero una rinunzia agli effetti del mancato avveramento della condizione sospensiva, anch'essa consentita versandosi in tema di diritti disponibili. (V 1767/77, mass n 385482).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)