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Sez. 3, Sentenza n. 1432 del 24/02/1983 (Rv. 426257 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - PAGAMENTO DEL PREZZO - DIFFERIMENTO - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ - SOTTOPOSIZIONE ALLA CONDICIO IURIS SOSPENSIVA DEL PAGAMENTO - MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO - RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO.*
Stato
decisa il 1983-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426257-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - PAGAMENTO DEL PREZZO - DIFFERIMENTO - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ - SOTTOPOSIZIONE ALLA CONDICIO IURIS SOSPENSIVA DEL PAGAMENTO - MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO - RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO.*

In tema di diritto di prelazione del mezzadro, del colono o dell'affittuario di fondo rustico, l'art. 8 ottavo comma della legge 26 maggio 1965 n. 590, dove dispone che, nei casi in cui il pagamento del prezzo è differito, il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso nei termini prescritti (tre mesi o un anno, nelle ipotesi rispettivamente disciplinate dai commi sesto e settimo dello stesso art. 8), va inteso nel senso che detto pagamento costituisce condicio iuris, sospensiva dell'efficacia del contratto conclusasi con l'accettazione della proposta di alienazione notificata dal proprietario, con la conseguenza che il mancato avverarsi della condizione travolge automaticamente il contratto medesimo, senza necessità di domanda risolutoria da parte del proprietario e restituisce a quest'ultimo la piena disponibilità del fondo. (V 356/81, mass n 410820; (V 4951/80, mass n 408826; (V 2870/78, mass n 392297; (Conf 1767/77, mass n 385482).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)