Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35513 del 19/11/2021 (Rv. 663069 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI | Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 – Legittimazione attiva – Ufficio del P.M. – Sussistenza – Condanna alle spese – Esclusione – Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI
In tema di opposizione alla liquidazione del compenso in favore del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'ufficio del P.M., benché - come nella specie - abbia attivato il relativo procedimento, non può comunque essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell'ipotesi di soccombenza, trattandosi di organo propulsore dell'attività giurisdizionale cui sono attribuiti poteri, diversi da quelli esercitati dalle parti, di natura meramente processuale, svolti per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)