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Sez. U, Sentenza n. 5165 del 12/03/2004 (Rv. 571109 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IN GENERE | Vittoria nelle spese - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571109-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IN GENERE

L'ufficio del pubblico ministero così come non può sostenere l'onere delle spese del giudizio nell'ipotesi di soccombenza non può neppure essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando risulti soccombente uno dei suoi contraddittori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)