Sez. U, Sentenza n. 5165 del 12/03/2004 (Rv. 571109 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IN GENERE | Vittoria nelle spese - Inammissibilità.
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L'ufficio del pubblico ministero così come non può sostenere l'onere delle spese del giudizio nell'ipotesi di soccombenza non può neppure essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando risulti soccombente uno dei suoi contraddittori.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)