Sez. 1, Sentenza n. 19711 del 02/10/2015 (Rv. 637428 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PUBBLICO MINISTERO | Condanna alle spese - InammissibilitĂ - Fondamento.
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L'ufficio del P.M. non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell'ipotesi di soccombenza, trattandosi di organo propulsore dell'attività giurisdizionale cui sono attribuiti poteri, diversi da quelli svolti dalle parti, meramente processuali ed esercitati per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)