Sez. 1, Sentenza n. 23865 del 23/11/2015 (Rv. 637885 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Indennità di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 - Presupposti - Asservimento del fondo - Perdita o diminuzione della proprietà per effetto dell'opera pubblica - Tutela del proprietario e dei soggetti estranei al procedimento espropriativo - Differenze - Fattispecie in tema di aggravamento di servitù di metanodotto.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'art. 46 della l. n. 2359 del 1865 disciplina due diverse e non confondibili fattispecie: a) l'asservimento del fondo mediante decreto ablatorio, che ne costituisce condizione indispensabile; b) il danno permanente - derivante dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti al diritto dominicale in conseguenza dell'esecuzione di un'opera pubblica - subito da soggetti estranei al procedimento espropriativo, proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera. Nel primo caso l'indennità opera all'interno della categoria dell'espropriazione e nell'ambito di applicazione dell'art. 42 Cost. e va determinata riducendo percentualmente - in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall'asservimento rispetto all'espropriazione - l'indennità corrispondente al valore venale del bene calcolata ai sensi degli artt. 39 e 40 della menzionata legge; nel secondo, invece, l'indennizzo non mira a compensare integralmente l'obiettiva diminuzione del valore di uso o di scambio della proprietà per l'avvenuta costruzione nelle vicinanze di un'opera pubblica, ma si fonda su un principio di giustizia distributiva, sicché non è consentito soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che questi venga indennizzato. (Nella specie, la S.C. ha negato che i mancati guadagni derivanti all'attività imprenditoriale svolta sul fondo locato per cerimonie e sottoposto ad aggravamento di servitù di metanodotto potessero rientrare nella determinazione dell'indennizzo di cui all'ipotesi sub a, non incidendo sulla diminuzione del valore venale del bene).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Costituzione art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)