Sez. L, Sentenza n. 3513 del 15/04/1996 (Rv. 497016 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Interessi legali ex art. 429 cod. proc. civ. - Natura giuridica - Interessi compensativi - Configurabilità - Criteri di computo.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
Ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., a differenza della rivalutazione monetaria - la quale partecipa della medesima natura della sorte capitale, con la conseguenza che il credito retributivo rivalutato non rappresenta altro che l'originario credito del lavoratore nel suo valore reale aggiornato -, gli interessi legali - da qualificarsi come compensativi in quanto dipendono dal mero ritardo nell'adempimento e prescindono dalla colpa - costituiscono un diritto autonomo, sebbene accessorio e necessario rispetto a quello concernente il capitale rivalutato, di natura risarcitoria; ne consegue che gli interessi legali devono essere calcolati separatamente non potendosi considerare parte integrante del debito principale, col corollario che mentre vanno computati sulla somma rivalutata, non sono suscettibili essi stessi di rivalutazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)