Sez. 2, Sentenza n. 11835 del 29/11/1993 (Rv. 484544 - 01)
Appalto (contratto di) - Verifica - Accettazione dell'opera | Accettazione tacita - Requisiti - Emissione di tratta per il corrispettivo dell'appalto - Autorizzazione data dal committente all'appaltatore - Accettazione tacita dell'opera esclusione - Rinuncia a pregressa contestazione di vizii e difformità dell'opera - Esclusione.
Appalto (contratto di) - Verifica - Accettazione dell'opera
Poiché per l'accettazione tacita dell'opera occorre che il committente o accetti senza riserve la consegna dell'opera oppure compia un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettarla e che sarebbe incompatibile con quella di rifiutarla o di accettarla condizionatamente, la semplice autorizzazione data dal committente all'appaltatore ad emettere tratta per il corrispettivo dell'appalto non integra accettazione tacita dell'opera, né implica rinuncia a pregresse contestazioni di vizi e difformità dell'opera stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1667
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)