Sez. 2, Sentenza n. 5121 del 22/05/1998 (Rv. 515710 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA | Presupposti - Presa in consegna della "res" - Efficacia di accettazione senza riserve - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA
In tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non equivale, "ipso facto", ad accettazione della medesima senza riserve, con conseguente rinunzia all'azione per i difetti conosciuti o conoscibili della stessa, atteso che, integrando la ricezione senza riserve della "res" una ipotesi di accettazione tacita, occorre in concreto stabilire se, nel comportamento delle parti, siano o meno ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l'opera (principio affermato in relazione ad una vicenda di appalto nella quale il giudice di merito di merito aveva -con decisione confermata dalla S.C.- ritenuto irricevibile la "traditio" di un fabbricato eseguita dall'appaltatore, nonostante la temporanea presa in consegna da parte del committente, per essere l'opera incompleta ed irregolare sia sotto il profilo tecnico - fattuale, sia per la mancanza della licenza di abitabilità').
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)