Sez. 2, Sentenza n. 10314 del 22/11/1996 (Rv. 500728 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA | Requisiti - Presa in consegna dell'opera - Valore di accettazione senza riserve - Esclusione - Effettuazione della contabilità finale in presenza di contestazioni fra le parti - Irrilevanza.
APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA
Nel rapporto di appalto la presa in consegna dell'opera non equivale necessariamente ad accettazione della medesima senza riserve, con conseguente rinunzia all'azione per i difetti conosciuti o conoscibili, dal momento che, costituendo la ricezione dell'opera senza riserve un caso di accettazione tacita o per "facta concludentia", occorre stabilire se nel comportamento delle parti non siano ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l'opera. In particolare non basta a far ritenere che il committente abbia implicitamente rinunziato a garantirsi per i vizi palesi dell'opera, il fatto di averla presa in consegna effettuando la contabilità finale dei lavori (non seguita da integrale pagamento)qualora vi siano state contestazioni precedenti e successive, giacché in presenza di siffatte contestazioni la effettuazione della contabilità non equivale a consegna senza riserve e non si concreta in una manifestazione di volontà di rinunzia alla garanzia per i difetti dell'opera.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)