Sez. 1, Sentenza n. 1948 del 02/02/2016 (Rv. 638318 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Controversia elettorale - Intercettazioni ambientali legittimamente effettuate in un processo penale - Utilizzabilità delle relative risultanze - Limiti ex art. 270 c.p.p. - Inapplicabilità - Fondamento - Lesione del diritto di difesa - Insussistenza - Ragioni.
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Le risultanze di intercettazioni ambientali legittimamente effettuate in un procedimento penale sono utilizzabili nel giudizio civile riguardante l'incandidabilità ex art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270, comma 1, c.p.p., riferibili esclusivamente ai procedimenti penali diversi da quelli in cui sono state disposte; peraltro, nessuna lesione può ipotizzarsi del diritto di difesa della parte nei cui confronti le stesse vengono fatte valere, che può, in quel giudizio, contestare la legittima effettuazione ed il contenuto, nonchè dedurre e produrre mezzi di prova in senso contrario, ivi esse assumendo il valore di elementi indiziari, come tali liberamente valutabili dal giudice, ai fini del proprio convincimento sui fatti di causa, sulla base delle regole che disciplinano le prove per presunzioni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)