Sez. 1, Sentenza n. 5663 del 19/06/1996 (Rv. 498185 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rinvio dell'udienza di comparizione - Norme applicabili - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, previsto in tema di infrazioni amministrative dagli artt. 22 e 23 legge 24 novembre 1981 n. 689 sono applicabili, per quanto non previsto da detti articoli le norme per l'ordinario giudizio innanzi al Pretore. Ne deriva che se nel giorno fissato con l'atto contenente la "vocatio in ius" non è tenuta udienza, la comparizione si intende rinviata a norma dell'art. 57 disp. att. cod. proc. civ. all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato, da desumersi dal decreto annuale che fissa il calendario delle udienze, senza che occorra pertanto alcuna specifica comunicazione. Il differimento della comparizione medesima ad una udienza ulteriore, rendendo altrimenti non conoscibile la data di essa alle parti, non può prescindere dalla comunicazione del relativo provvedimento, restando preclusa in assenza di tale comunicazione, l'emissione dell'ordinanza di convalida ai sensi dell'art. 23, comma quinto, legge citata.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 57, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 57, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)