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Sez. L, Sentenza n. 12039 del 06/11/1992 (Rv. 479386 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere | Trattamento speciale di disoccupazione - Presupposto - Periodo minimo di lavoro retribuito - Computo - Periodi di assenza per malattia e per ferie nonché di astensione obbligatoria per maternità - Inclusione - Condizione - Lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore poi licenziati - Applicazione a lavoro effettivo - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479386-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere

Il periodo minimo (tredici settimane o un trimestre) di lavoro retribuito, alla cui sussistenza (in concorso con altre condizioni) l'art. 8, primo comma, della legge 5 novembre 1968 n. 1115 subordina il trattamento speciale di disoccupazione, deve essere computato tenendo conto anche dei periodi di assenza per malattia e per ferie, nonché di astensione obbligatoria per maternità ai sensi della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, purché intervenuti nell'ambito di un rapporto di lavoro effettivo, essendo invece esclusa la computabilità degli stessi periodi allorché questi abbiano interessato dipendenti in cassa integrazione guadagni straordinari (a zero ore), poi culminata con il licenziamento, senza che (in relazione al periodo di astensione obbligatoria per maternità) possa trarsi argomento in contrario dal dettato dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1977 n. 903.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 5, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 6, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)