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Sez. L, Sentenza n. 61 del 08/01/1996 (Rv. 495259 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Trattamento speciale di disoccupazione a seguito di licenziamento per cessazione di attività aziendali o per riduzione di personale - Requisito del periodo minimo di tredici settimane di lavoro retribuito - Accertamento - Periodo intercorrente tra la chiusura dell'azienda e la data del licenziamento intimato dal curatore fallimentare - Irrilevanza - Ammissione al passivo del fallimento delle retribuzioni rivendicati per tale periodo o messa a disposizione dei lavoratori nei riguardi della curatela - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495259-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

Nel caso di fallimento dell'impresa e di contestuale chiusura dell'azienda con cessazione totale dell'attività imprenditoriale, ai fini del requisito del periodo minimo di tredici settimane di lavoro retribuito prestato presso la stessa impresa, alla cui sussistenza l'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (autenticamente interpretato dall'art. 24, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 e successivamente abrogato dall'art. 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223) subordina, in concorso con altre condizioni previste dalla stessa norma, il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività aziendale o per riduzione di personale, il periodo intercorrente fra tale chiusura e la data del licenziamento intimato dal curatore fallimentare non può essere considerato quale periodo di lavoro prestato e non comporta quindi il diritto al trattamento suddetto. Ai fini del quale è necessario che la prestazione lavorativa resa dal dipendente per l'indicato periodo minimo conservi le caratteristiche e le modalità che connotano l'ordinario adempimento delle obbligazioni corrispettive tipiche del rapporto, comprensive pertanto delle pause e delle sospensioni connaturali al rapporto stesso ed implicanti il diritto alla conservazione del posto e al trattamento economico (riposi settimanali, ferie annuali, assenze per malattia, nei limiti del comporto, assenze per gravidanza e puerperio), laddove la totale cessazione dell'attività aziendale - che costituisce la causa della risoluzione del rapporto, a tal fine non essendo sufficiente la mera dichiarazione di fallimento - integra un'ipotesi di sopravvenuta ed obiettiva impossibilità assoluta per il lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa per una causa non riconducibile né assimilabile alle suddette ipotesi di sospensione, senza che, in siffatta situazione impeditiva, rilevi la circostanza che i lavoratori siano rimasti a disposizione della curatela fallimentare - specie ove sia mancato l'esercizio provvisorio dell'impresa ex art. 90 legge fall. - o che in relazione al suddetto periodo il credito da essi rivendicato per le corrispondenti retribuzioni sia stato ammesso al passivo del fallimento.

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 24, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)