Sez. 3, Sentenza n. 5489 del 26/01/2005 Ud. (dep. 14/02/2005) Rv. 230854 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Parchi Nazionali - Perimetrazione tabellare al fine del divieto di caccia - Necessità - Esclusione - Esatta individuazione dei confini dell'area protetta - Onere a carico di chi esercita la caccia - Responsabilità a titolo colposo.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
I parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla gazzetta ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività venatoria. È infatti onere di chi esercita la caccia conoscere esattamente i confini dell'area protetta e, conseguentemente, l'abusivo esercizio della caccia nei parchi è sanzionabile a titolo di colpa anche in assenza di tabellazione.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)