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Sez. 3, Sentenza n. 24786 del 10/04/2003 Ud. (dep. 06/06/2003) Rv. 225314 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Parchi nazionali - Perimetrazione tabellare al fine del divieto di caccia - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225314-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

Ai parchi nazionali non si applica la disciplina di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 che prevede la perimetrazione delle aree oggetto di pianificazione faunistico-venatoria, atteso che essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla gazzetta ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività venatoria.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 art. 11 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 21 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)