Sez. 3, Sentenza n. 32021 del 06/06/2007 Ud. (dep. 06/08/2007) Rv. 237142 - 01
CACCIA - IN GENERE | Aree protette ai sensi della L. n. 394 del 1991 - Reato di cui all'art. 30 L. n. 394 del 1991 - Segnalazione dell'area - Necessità - Esclusione - Ragioni.
CACCIA - IN GENERE
In tema di tutela delle aree protette, i parchi nazionali sono sottratti alla necessità di perimetrazione tabellare in quanto istituiti e delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l'individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ne consegue che non può considerarsi scusabile, a norma dell'art. 5 cod. pen., l'ignoranza colpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area protetta, stante l'irrilevanza del difetto di perimetrazione tabellare. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato di introduzione di armi - nella fattispecie, un fucile - all'interno del Parco Nazionale dell'Aspromonte, escludendo l'applicabilità dell'art. 10 L. n. 157 del 1992 che prevede la perimetrazione delle aree con apposite tabelle, trattandosi di normativa relativa alla pianificazione faunistica e venatoria distinta dalla disciplina della L. n. 394 del 1991 che regola invece i parchi nazionali).
Riferimenti normativi: Legge 06/11/1991 num. 394 CORTE COST., Legge 06/11/1991 num. 394 art. 11 CORTE COST., Legge 06/11/1991 num. 394 art. 30 CORTE COST., Legge 02/11/1992 num. 157 art. 10 CORTE COST., Cod. Pen. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)