diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2874 del 28/07/1969 (Rv. 342689 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER MORTE DEL PROCURATORE - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA - DALLA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO.*
Stato
decisa il 1969-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342689-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER MORTE DEL PROCURATORE - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA - DALLA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO.*

In caso di morte del procuratore costituito in giudizio, il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre (in seguito alla dichiarazione di parziale illegittimita costituzionale dall'art.305 cod.proc.civ.) dalla data di legale conoscenza dell'evento interruttivo, risultante dalla dichiarazione o notificazione dell'evento medesimo. (Conf. 3138-68, massima n.336038 V. 1010-69, massima n.339466).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)