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Sez. 3, Sentenza n. 2993 del 10/10/1972 (Rv. 360744 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - MORTE DEL PROCURATORE - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA - DALLA CONOSCENZA LEGALE DELL'EVENTO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1972-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360744-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - MORTE DEL PROCURATORE - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA - DALLA CONOSCENZA LEGALE DELL'EVENTO - ESTREMI.*

In conseguenza della dichiarazione di illegittimita costituzionale dell'art 305 cod proc civ, nella parte in cui fa decorrere dalla interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione anche nei casi regolati dall'art 301 dello stesso codice (sentenza Corte cost n 139 del 1967), il termine per la prosecuzione o la riassunzione del processo interrotto decorre dalla data di legale conoscenza, da parte del soggetto interessato, dello evento interruttivo, risultante da dichiarazione o notificazione dello evento medesimo. (Conf 2238'70, mass n 348388; 356'70, mass n 345280) (Conf 2874'69, mass n 342689; 3138'68, mass n 336038).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)