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Sez. 1, Sentenza n. 142 del 20/01/1972 (Rv. 355883 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - MORTE DEL PROCURATORE - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA - DALLA CONOSCENZA LEGALE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO - CONOSCENZA ALIUNDE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355883-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - MORTE DEL PROCURATORE - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA - DALLA CONOSCENZA LEGALE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO - CONOSCENZA ALIUNDE - IRRILEVANZA.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 15 dicembre 1967, n 139, la quale ha dichiarato la parziale illegittimita dello art 305 cod proc civ per la parte in cui fa decorrere dalla data della interruzione del processo il termine per la prosecuzione o riassunzione anche nei casi regolati dal precedente art 301, di morte o impedimento del procuratore, deve ritenersi che ove tali eventi interruttivi si verifichino, la prosecuzione o la riassunzione del processo debba avvenire nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza dell'evento e che tale conoscenza debba essere quella legale, risultante, cioe dalla dichiarazione, notificazione o certificazione dell'evento, non essendo allo scopo sufficiente la conoscenza di fatto che di esso una delle parti abbia acquisito aliunde. (V 129'70, mass n 344872; 2874'69, mass n 342689; 1010'69, mass n (339466).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)