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Sez. L, Sentenza n. 11685 del 19/11/1998 (Rv. 520844 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo - Domanda di accertamento della causa di servizio - Infermità precedente la legge n. 564 del 1981 - Decadenza per tardiva presentazione della domanda - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520844-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI

In tema di equo indennizzo per i dipendenti della (cessata) azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il termine di sei mesi, previsto dall'art. 11, comma secondo, legge 6 ottobre 1981 n. 564, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge medesima, opera anche per ottenere il relativo accertamento, ove la domanda non sia stata a suo tempo presentata o sia stata presentata tardivamente, senza che sia applicabile la decadenza - ex art. 38 D.M. 19 dicembre 1958 - per tardiva presentazione della domanda di accertamento della causa di servizio, tenuto conto, che solo con la citata legge n. 564/81 per la prima volta è stato introdotto con efficacia retroattiva tale beneficio in relazione ad infermità riconosciute come dipendenti da cause di servizio.

Riferimenti normativi: Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)