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Sez. 3, Sentenza n. 5426 del 11/03/2005 (Rv. 581371 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Successione di tariffe - Liquidazione degli onorari - Criteri - Riferimento, per il giudizio di merito, alla tariffa vigente al momento del compimento dell'attività relativa all'intera fase di merito salvo cessazione in momento precedente e, per il giudizio di legittimità, al momento dell'esaurimento di tale giudizio - Anche in caso di liquidazione da parte del giudice di rinvio.
Stato
decisa il 2005-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581371-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

In caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio, essendo in esso espletata l'attività sulla base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti. (Sulla base di tali principi la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione con il quale il ricorrente aveva censurato la decisione del giudice d'appello di rigetto della doglianza con cui esso era stato investito della erroneità della liquidazione delle spese effettuata dal giudice di primo grado, in quanto il ricorrente si era limitato ad indicare nel motivo di ricorso la data di inizio della controversia e gli importi che si sarebbero a suo dire dovuti liquidare per le varie attività, senza specificare quando l'attività professionale era stata condotta a termine e quale tariffa in quel momento fosse stata vigente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)