Sez. 1, Ordinanza n. 21545 del 27/07/2025 (Rv. 675563-01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE | Espropriazione per pubblica utilità - Indennità o risarcimento del danno - Criterio del valore venale - Determinazione - Momento della perdita della proprietà - Necessità - Riferimento ad una data diversa e devalutazione attraverso indici Istat - Inammissibilità - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE
Ai fini delle liquidazione dell'indennità di esproprio per pubblica utilità o del risarcimento del danno da perdita della proprietà di un fondo nell'ambito di una procedura di esproprio non culminata nel provvedimento finale, il criterio del valore venale del bene è rispettato avuto riguardo al momento della perdita della proprietà, mentre non è consentito determinare quel valore in un momento diverso (quale quello dell'esperimento peritale), riportando poi il dato monetario a ritroso mediante uso delle tabelle Istat, le quali riflettono le variazioni dei prezzi al consumo, ma non tengono conto delle quotazioni di mercato degli immobili.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)