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Sez. L, Sentenza n. 17102 del 21/07/2010 (Rv. 614151 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Agenti e rappresentanti di commercio - Pensione Enasarco - Calcolo effettuato ai sensi dell'art. 18 del regolamento approvato il 24 settembre 1998 - Lesione del principio "pro rata temporis" - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614151-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE

Il regolamento della Fondazione Enasarco, approvato il 24 settembre 1988, nel prevedere, all'art. 18, che il calcolo della pensione anticipata di vecchiaia per gli agenti di commercio già iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina è effettuato, in relazione all'anzianità contributiva già maturata alla predetta data, secondo il previgente meccanismo di cui all'art. 10 della legge n. 12 del 1973, e cioè con riferimento al triennio più favorevole compreso nel decennio precedente l'ultimo versamento prima del pensionamento, non determina alcuna lesione del principio "pro rata temporis", sancito dall'art. 3, comma 12, della legge n. 355 del 1995 con riferimento alle modifiche dei sistemi previdenziali attuate dagli enti privatizzati ai sensi del d.lgs n. 509 del 1994, essendo idoneo a garantire le posizioni contributive già maturate dai soggetti già iscritti al momento dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, ma non ancora in possesso di tutti i requisiti per ottenere la pensione.

Riferimenti normativi: Legge 02/02/1973 num. 12 art. 10 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)