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Sez. U, Sentenza n. 2017 del 09/04/1979 (Rv. 398417 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - CONTROVERSIA CONTRATTUALE FRA SOGGETTI DOMICILIATI NEGLI STATI ADERENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO - PRESUPPOSTO - LUOGO DI ESECUZIONE DELLA OBBLIGAZIONE QUALE CONCORRENTE CRITERIO DI COLLEGAMENTO - RIFERIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE AL DIRITTO FATTO VALERE DALLO ATTORE - NECESSITA - CONSEGUENZA - RAPPORTO DI AGENZIA CON RAPPRESENTANZA IN ITALIA - DOMANDA DI CONDANNA DELLA PREPONENTE SOCIETA CON SEDE NELLA GERMANIA FEDERALE A PRESTAZIONI DA ESEGUIRSI IN ITALIA - PROPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE ITALIANO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1979-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398417-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - CONTROVERSIA CONTRATTUALE FRA SOGGETTI DOMICILIATI NEGLI STATI ADERENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO - PRESUPPOSTO - LUOGO DI ESECUZIONE DELLA OBBLIGAZIONE QUALE CONCORRENTE CRITERIO DI COLLEGAMENTO - RIFERIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE AL DIRITTO FATTO VALERE DALLO ATTORE - NECESSITA - CONSEGUENZA - RAPPORTO DI AGENZIA CON RAPPRESENTANZA IN ITALIA - DOMANDA DI CONDANNA DELLA PREPONENTE SOCIETA CON SEDE NELLA GERMANIA FEDERALE A PRESTAZIONI DA ESEGUIRSI IN ITALIA - PROPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE ITALIANO - LEGITTIMITA.*

L'art 5 n 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n 804), il quale fissa come concorrente criterio di collegamento, sufficiente per l'affermazione della giurisdizione del giudice adito in materia contrattuale fra soggetti domiciliati negli stati aderenti, quello del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, va inteso - in forza dell'interpretazione della Corte di giustizia delle comunita europee (sentenza 6 ottobre 1976 in causa soc de bloos contro soc bonyer) - nel senso che il termine obbligazione va riferito alla obbligazione contrattuale che serve di base all'Azione giudiziaria ed al corrispondente diritto fatto valere dall'attore, e cosi in modo piu ristretto dell'analoga disposizione dell'art 4 n 2 cod proc civ. alla stregua della indicata disposizione della convenzione di Bruxelles, pertanto, deve ritenersi legittimamente proposta davanti al giudice italiano la domanda con la quale, invocando un rapporto di Agenzia con rappresentanza in Italia, l'attore chieda la condanna della preponente, societa con Sede nella Germania Federale, ad adempimenti inerenti alla prosecuzione del rapporto stesso, ovvero a prestazioni succedanee (ritiro di materiali e merci e ristoro dei danni) da eseguirsi in Italia, restando a tal fine irrilevante che il contratto si sia perfezionato in Germania, e che la richiesta condanna postuli indagini sulla durata del rapporto.*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)