Sez. U, Sentenza n. 6924 del 21/11/1983 (Rv. 431582 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - ART. 5 N. 1 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES SULLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE - RIFERIMENTO ALL'OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO ED AL LUOGO DI ESECUZIONE DI ESSA SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO - CONSEGUENZE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO PRELIMINARE PER INADEMPIMENTO DEL CONVENUTO STRANIERO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - ART. 5 N. 1 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES SULLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE - RIFERIMENTO ALL'OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO ED AL LUOGO DI ESECUZIONE DI ESSA SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO - CONSEGUENZE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO PRELIMINARE PER INADEMPIMENTO DEL CONVENUTO STRANIERO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE.*
L'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles sulla Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, sottoscritta il 27 settembre 1968 dagli stati membri della CEE e recepita nello ordinamento italiano con legge 21 giugno 1971 n. 804, il quale prevede che il convenuto domiciliato nel territorio di uno stato contraente può essere citato in un altro stato contraente, dinanzi al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio sia stata o debba essere eseguita, va riferito all'obbligazione corrispondente al diritto su cui si basa l'Azione dell'attore, ed al luogo di esecuzione della medesima determinato in conformità della legge che disciplina il rapporto controverso secondo il diritto internazionale privato del giudice adito (sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee del 6 ottobre 1976 in causa soc. De bloos C. soc. Bouyer ed in causa soc. Industrie tessili italiane Como C. soc. Dunlop a.G.). pertanto, con riguardo alla domanda di risoluzione di un contratto preliminare, per inadempimento del convenuto straniero all'Obbligo di addivenire al definitivo, l'applicazione della citata norma comporta il difetto di giurisdizione del giudice italiano, atteso che tale Obbligo, anche quando il contratto preliminare fissi solo il contenuto essenziale di quello definitivo, essendovi da concordare alcuni particolari, deve essere adempiuto al domicilio del debitore al tempo della scadenza (od alla sua Sede, se si tratti di società o persona giuridica), ai sensi dell'art. 1182 ultimo comma cod. civ.. (V 946/81, mass n 411467; (V 3798/80, mass n 407642; (V 2017/79, mass n 398417).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 4 com. 2, Legge Straniera min. CEE 27/09/1968 num. 1 art. 5, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)