Sez. 3, Sentenza n. 13655 del 13/06/2006 (Rv. 591122 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Contestazioni della parte esecutata - Configurabilità come opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi - Unica sentenza - Sostanziale scindibilità in due distinte decisioni - Conseguenze - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello ed a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Né la disposizione di cui all'art. 618 cod. proc. civ., anche dopo la novella entrata in vigore il 1 marzo 2006, è suscettibile di interpretazione diversa da quella letterale. (Nella specie, opponendosi al precetto nel corso di un'esecuzione per rilascio, il conduttore aveva proposto querela di falso. Contro l'omessa pronuncia del giudice dell'esecuzione in ordine alla querela di falso aveva proposto opposizione agli atti esecutivi, impugnando in appello la sentenza di rigetto. La S.C., rilevato che non era stata contestata la qualificazione dell'opposizione agli atti esecutivi, in applicazione del principio di cui sopra ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile quell'impugnazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)