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Sez. 3, Sentenza n. 9624 del 16/06/2003 (Rv. 564292 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Agli atti esecutivi o all'esecuzione - Qualificazione - Criterio - Rilevanza esclusiva della qualificazione giuridica del rapporto controverso effettuata dal giudice del provvedimento - Conseguenze - Fattispecie in tema di opposizione esecutiva - Qualificazione come opposizione agli atti esecutivi - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564292-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, ovvero con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa e dalla qualificazione dell'azione operata dalla parte; con riferimento ad una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione esecutiva, essa è impugnabile con l'appello se il giudice ha qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. se è stata qualificata dal giudice come opposizione agli atti esecutivi.(In applicazione di tale principio di diritto la S.C. ha dichiarato ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza emessa in una causa qualificata dal giudice a quo come opposizione agli atti esecutivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)