Sez. 3, Sentenza n. 19693 del 17/07/2008 (Rv. 604975 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI | Irregolarità formali del precetto - Erronea proposizione dell'opposizione all'esecuzione in luogo di quella agli atti esecutivi - Sentenza di rigetto dell'opposizione sul presupposto di tale erroneità - Appellabilità - Esclusione "ex" art. 618, terzo comma, cod. proc. civ. - Ricorso per cassazione "ex" art. 111 Cost. - Ammissibilità - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 618, terzo comma, cod. proc. civ. in relazione all'art. 323 cod. proc. civ., per esclusione della convertibilità dei mezzi d'impugnazione in materia esecutiva - Manifesta infondatezza.
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI
La sentenza di rigetto dell'opposizione all'esecuzione per essere stata erroneamente proposta in luogo di quella agli atti esecutivi (nella specie per essere l'opposizione fondata su irregolarità formali del precetto), non è appellabile, come previsto dall'art. 618 cod. proc. civ., e nei suoi confronti può essere proposto esclusivamente il ricorso per cassazione "ex" art. 111 Cost. È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 618, comma 3, cod. proc. civ in relazione all'art. 323 cod. proc. civ., nella parte in cui il combinato disposto delle due norme non consente il principio di convertibilità dei mezzi d'impugnazione, come invece previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. civ., atteso che l'impugnabilità della sentenza di primo grado pronunciata sull'opposizione agli atti esecutivi mediante il ricorso per cassazione "ex" art. 111 cod. proc. civ., garantisce sufficientemente il diritto dell'opponente alla sua tutela per via giudiziale anche nel corso del processo esecutivo, in relazione alla regolarità formale e sostanziale degli atti di esecuzione e di quelli preliminari all'esecuzione vera e propria, come l'atto di precetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)