Sez. 3, Sentenza n. 4194 del 18/06/1983 (Rv. 429131 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITÀ AI PROCEDIMENTI PER CONVALIDA DI LICENZA O DI SFRATTO - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - TRATTAZIONE DELLA CAUSA CON IL RITO ORDINARIO - APPLICABILITÀ DELLA PREDETTA SOSPENSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITÀ AI PROCEDIMENTI PER CONVALIDA DI LICENZA O DI SFRATTO - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - TRATTAZIONE DELLA CAUSA CON IL RITO ORDINARIO - APPLICABILITÀ DELLA PREDETTA SOSPENSIONE.*
Considerato che i procedimenti di "sfratto" si articolano - in caso di opposizione dell'intimato - in una fase sommaria ed urgente ed in una fase a rito ordinario nella quale - salvo che non sia dichiarata con apposito provvedimento - l'urgenza manca; e tenuto altresì conto della tassatività dell'elencazione contenuta nello art. 92 dell'ordinamento giudiziario, richiamato dalla legge n. 742 del 1969, la sospensione dei termini processuali disposta da tale legge, mentre è inapplicabile al procedimento di convalida di licenza o di sfratto, considerato urgente ratione materiae, è invece operante nel caso in cui la causa avente ad oggetto la finita locazione sia stata trattata ed istruita con il rito ordinario, dopo la caducazione di quello speciale disciplinato dagli artt. 657 e segg. cod. proc. civ., a seguito delle eccezioni formulate dallo intimato. (Conf 5977/82, mass n 423724; (Conf 114/82, mass n 417798; (Conf 3666/81, mass n 414295; (Conf 4945/80, mass n 408811; (contra 392/82, mass n 418092; (contra 1150/80, mass n 404636).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)