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Sez. 3, Sentenza n. 392 del 21/01/1982 (Rv. 418092 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI LICENZA - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418092-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI LICENZA - INAPPLICABILITÀ.*

A norma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, la sospensione dei termini durante il periodo feriale è inapplicabile (nella specie, con riguardo alla proposizione del controricorso) al procedimento per convalida di licenza, da considerarsi urgente "ratione materiae" tanto nella fase sommaria che in quella ordinaria. (Conf 1150/80, mass n 404636; (Conf 473/80, mass n 403855).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)