Sez. 3, Sentenza n. 114 del 11/01/1982 (Rv. 417798 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITÀ AI PROCEDIMENTI PER CONVALIDA DI SFRATTO - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO EX ART. 665 COD. PROC. CIV. - TRASFORMAZIONE DEL PROCEDIMENTO IN ORDINARIO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - APPLICABILITÀ DELLA PREDETTA SOSPENSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITÀ AI PROCEDIMENTI PER CONVALIDA DI SFRATTO - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO EX ART. 665 COD. PROC. CIV. - TRASFORMAZIONE DEL PROCEDIMENTO IN ORDINARIO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - APPLICABILITÀ DELLA PREDETTA SOSPENSIONE.*
Le norme sulla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale si applicano anche ai procedimenti di convalida di sfratto per finita locazione, allorquando, a seguito dell'opposizione da parte dell'intimato, si instauri un ordinario giudizio di cognizione, il quale, essendo privo della particolare connotazione dell'urgenza, non rientra fra i casi di cui all'art. 92 dello ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n. 12, richiamato dall'art. 3 della legge n. 742 del 7 ottobre 1969. (Conf 991/81, mass n 411518; (Conf 5436/80, mass n 409307; (Conf 4730/78, mass n 394421).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 668 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)